Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta una sanzione amministrativa, indicativamente in misura pari all'importo dell'incasso lordo medio mensile del complesso cinematografico in cui si è riscontrata la violazione, calcolato sulla base dell'ultimo anno solare, da dividere in pari quota tra esercente e distributore coinvolti. Nel caso di reiterazione, è disposta la chiusura del complesso cinematografico per un periodo di un mese, da individuare con esclusione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto.